CERTIFICATO DI MALATTIA INPS




Che cosa deve fare il lavoratore quando si ammala e non può andare a lavorare? Quali regole deve rispettare per dare notizia della malattia? A chi e quando va consegnato il certificato medico? E se arriva il controllo del medico fiscale?

A queste e a numerose altre domande risponde questo opuscolo che ha una funzione esclusivamente divulgativa e che non può in ogni caso costituire fonte di diritto. Per una più completa conoscenza della normativa che regola la materia occorre, quindi, fare riferimento alle leggi vigenti ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto.

  

L'INDENNITA' DI MALATTIA

L'indennità di malattia è una prestazione economica che sostituisce, almeno in parte, lo stipendio che il lavoratore perde nel momento in cui la malattia gli impedisce di lavorare. 

E' quindi una indennità di particolare importanza che evita al lavoratore di restare completamente senza stipendio durante il periodo di malattia.

L'indennità è pagata dall'INPS quando non è previsto che tale periodo di malattia sia pagato, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri Enti.


A CHI SPETTA

L'indennità di malattia INPS spetta ad alcuni lavoratori dipendenti. Vediamo quali.

I lavoratori assunti con contratto di formazione che hanno un'età compresa tra i 15 e i 32 anni, hanno diritto a percepire l'indennità da parte dell'INPS, in caso di malattia, sempreché per gli appartenenti al settore e alla categoria a cui è diretta la "formazione" sia previsto il diritto all'indennità. 

L'indennità di malattia spetta anche a lavoratori dipendenti che appartengono a particolari categorie quali:
A questi lavoratori si applica una speciale normativa che illustriamo a parte.

  

A CHI NON SPETTA

Non hanno diritto, invece, all'indennità di malattia INPS:

DOVERI DEL LAVORATORE

Il lavoratore ammalato è tenuto ad avvisare immediatamente l'azienda per telefono - ove ciò sia richiesto dal contratto collettivo applicato - ed avvertire il medico per il rilascio del certificato che attesti la malattia. Il certificato va compilato sugli appositi moduli INPS in doppia copia e deve essere rilasciato dal medico al lavoratore ammalato il quale provvederà:
Il certificato deve essere redatto dal medico di famiglia ma a questo scopo vanno bene anche gli specialisti, i medici ospedalieri in caso di degenza, i liberi professionisti. 

Sono validi anche i certificati rilasciati dal pronto soccorso, qualora contengano la prognosi di incapacità al lavoro.

 

INVIO DEL CERTIFICATO

Il certificato va inviato (consegnato o spedito con raccomandata e ricevuta di ritorno) entro due giorni dal rilascio. Il giorno del rilascio non è incluso nei due giorni, mentre il termine, se cade in un giorno di festa, viene prorogato al giorno seguente non festivo.

In caso di ritardo
Il lavoratore perde l'indennità INPS per i giorni di ritardo nell'invio del certificato.

 Ritardo giustificato
Il ritardo può essere giustificato per motivi "seri ed apprezzabili" da documentare a cura del lavoratore:
In questi casi si paga l'indennità di malattia come se la certificazione fosse stata presentata in tempo utile.
 
 

VISITA DI CONTROLLO

Per tutta la durata della malattia, per consentire l'accertamento dello stato di malattia, il lavoratore deve essere reperibile al proprio domicilio (indicato nel certificato medico trasmesso all'INPS e all'azienda), in talune ore della giornata (fasce orarie) nelle quali può essere sottoposto a controllo sanitario.

 Fasce orarie
Le fasce orarie sono stabilite in quattro ore complessive giornaliere, compresi le domeniche e i giorni festivi:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Se il lavoratore è assente alla visita fiscale
Il lavoratore malato deve essere reperibile per le visite di controllo nelle previste fasce orarie, per evitare contestazioni e sanzioni. I controlli possono essere disposti direttamente dall'INPS o su richiesta del datore di lavoro; una stessa malattia può essere controllata più volte.

Il lavoratore, che non viene trovato in casa, è invitato dallo stesso medico di controllo il giorno successivo non festivo ad accertamento ambulatoriale, presso la struttura indicata dall'INPS. L'invito può essere lasciato ad un familiare, o al portiere, o, in mancanza, nella cassetta delle lettere di casa.

E' importante presentarsi alla visita ambulatoriale perché da quel momento cessa la perdita dell'indennità.

 

 

Attenzione

La presentazione a visita di controllo ambulatoriale non esclude le eventuali contestazioni o sanzioni per i periodi anteriori, allorché l'interessato non si è reso reperibile. E ciò anche se il lavoratore risulti inabile al lavoro.



Cosa succede se il lavoratore non è d'accordo con la prognosi indicata dal medico di controllo?
Se il lavoratore non accetta il giudizio del sanitario deve comunicarlo, seduta stante, al medico che è tenuto ad annotarlo sul referto. In questo caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della Sede dell'INPS.
 

Assenze giustificate
Le assenze dal domicilio, o la mancata presentazione a visita di controllo ambulatoriale, per essere giustificate, devono essere causate da valide ragioni in tal caso non danno luogo a sanzioni.

 

Secondo l'INPS, si è considerati giustificati per:

In entrambi i casi l'assenza è giustificata se il lavoratore fa recapitare all'INPS la documentazione entro 10 giorni dalla data dell'assenza.

 
I provvedimenti di sospensione dal diritto alla indennità di malattia per assenza sono adottati esclusivamente dall'INPS che valuta gli elementi giustificativi dell'assenza. Il datore di lavoro non può rifiutare il pagamento dell'indennità, da anticipare per conto dell'INPS, nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, sia domiciliare che ambulatoriale, fino a quando l'INPS non comunica l'avvenuto provvedimento di sospensione.



QUANDO SI HA DIRITTO

Il diritto all'indennità giornaliera di malattia decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti (che appartengono ai settori dell'industria e artigianato, del commercio e del credito, assicurazioni, servizi tributari appaltati vedi paragrafo "a chi spetta") e per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il diritto, invece, nasce con l'iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno precedente, per almeno 51 giornate, o, in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato "di iscrizione d'urgenza" negli elenchi stessi.

Il diritto all'indennità si mantiene per tutta la durata del rapporto di lavoro e, in alcuni casi, anche oltre.
La legge infatti riconosce il diritto anche:

PER QUANTI GIORNI

L'indennità pagata dall'INPS spetta dal quarto giorno successivo a quello di inizio della malattia e per tutta la durata della malattia, indicata nella prognosi, fino ad un massimo di 180 giorni complessivi per ciascun anno solare. Il periodo massimo si calcola sommando tutte le giornate di malattia dell'anno solare, comprese quelle per le quali l'indennità non è stata corrisposta (esempio: giorni di carenza, giorni festivi, ecc.) Per i lavoratori con contratto a tempo determinato vige anche un altro limite massimo di pagamento dell'indennità, costituito da un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi dodici mesi. 

Per poter ottenere l'indennità di malattia l'interessato deve provvedere a farsi rilasciare il certificato dal medico e spedirlo o consegnarlo all'INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio stesso.

Il giorno che si considera, ai fini del pagamento, come inizio della malattia è:
Esempio: se il certificato riporta come inizio malattia (secondo quanto dichiarato al medico dal lavoratore) la data del 7 gennaio e il certificato viene rilasciato dal medico curante il giorno 10 gennaio, l'inizio della malattia è il giorno 9 gennaio.

  
Più di 180 giorni
Il lavoratore che supera, nell'anno solare, 180 giorni di malattia, anche con più periodi, non ha più· diritto, per lo stesso anno, all'indennità. In caso di mancata ripresa del lavoro può, però, aver diritto al ripristino dell'indennità dal 1° gennaio dell'anno successivo se il rapporto di lavoro retribuito - e continua a dare diritto al pagamento è ancora in essere e la malattia sia ininterrottamente documentata per tutto il periodo dell'anno precedente fino al 31 dicembre.

  
I primi tre giorni di malattia
I primi tre giorni di malattia, comunemente indicati con il termine di "carenza", non sono indennizzati dall'INPS. Può essere corrisposto al lavoratore da parte del datore di lavoro un trattamento economico se ciò è previsto dal contratto collettivo di lavoro.


La ricaduta
Quando il lavoratore si riammala, della stessa malattia o di altra consequenziale entro 30 giorni e la circostanza è dichiarata sul certificato dal medico curante, si ha la cosiddetta "ricaduta".

In questo caso, i giorni del nuovo periodo di malattia si sommano a quelli del periodo precedente (non si avrà, quindi, il periodo di cosiddetta "carenza"), sia per il conteggio dei 180 giorni - periodo massimo indennizzabile nell'anno solare - sia per la determinazione della misura dell'indennità. Per alcune categorie si ha "ricaduta" se la malattia interviene entro altri termini variamente individuati.

 
Continuazione della malattia
Se alla data di scadenza della prognosi, il lavoratore non si sente in condizioni di riprendere il lavoro, deve presentare un altro certificato del medico curante, rilasciato entro il giorno successivo a quello di scadenza del precedente certificato, da inviare o consegnare alla sede INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio.

 

RICOVERO OSPEDALIERO

Se il lavoratore è ricoverato in ospedale, vale la certificazione compilata dalla struttura ospedaliera, che può essere presentata anche oltre il termine di due giorni previsto.

L'indennità di malattia non spetta nei giorni di degenza e di convalescenza per interventi di chirurgia estetica, se l'intervento è stato effettuato per rimuovere un vizio puramente estetico, a meno che il lavoratore non dimostri che si tratti di un intervento "funzionale".

 

 

QUANTO SPETTA

La misura dell'indennità - tranne che per le categorie speciali (vedi apposito capitolo) - è così calcolata:

 

Attenzione

- agli operai compete per tutte le giornate, esclusi i giorni festivi (domeniche e festività nazionali infrasettimanali);
 - agli impiegati (settore terziario e servizi) compete per tutte le giornate, comprese quelle festive; sono escluse soltanto le festività nazionali e infrasettimanali che cadono di domenica.


RIDUZIONE DELL'INDENNITA'


CHI PAGA L'INDENNITA'

L'indennità di malattia è pagata - per conto dell'INPS dal datore di lavoro direttamente nella busta paga dei lavoratori ammalati.
Ovviamente l'azienda poi chiede il rimborso all'INPS recuperando le somme anticipate sui contributi dovuti per il personale dipendente.
L'Istituto, invece, provvede direttamente al pagamento dell'indennità di malattia (senza quindi l'intervento del datore di lavoro) ai seguenti soggetti:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

La malattia può insorgere o protrarsi durante periodi in cui il lavoro è sospeso o ridotto per i quali c'è il diritto all'intervento dell'integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria. Vediamo quale trattamento viene attribuito al lavoratore ammalato a seconda che si tratti di sospensione o di sola riduzione del lavoro.

 A - Sospensione totale del lavoro

Se la malattia è iniziata prima del periodo di sospensione:
Se la malattia si manifesta durante il periodo di sospensione:

 

 

Attenzione

I periodi di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) sono equiparati, ai fini del diritto all'indennità giornaliera di malattia, ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto l'indennità di malattia spetta:


B - Riduzione del lavoro

Se la malattia è iniziata prima del periodo di riduzione:
 Se la malattia si manifesta durante il periodo di riduzione:
 

LA MALATTIA DURANTE LE FERIE


A - IN ITALIA

La malattia iniziata durante un periodo di ferie le interrompe a condizione che:
Se la malattia ha comportato un ricovero ospedaliero è sufficiente la documentazione rilasciata dall'ospedale al momento delle dimissioni del lavoratore (si prescinde cioè dal rispetto dei termini di invio previsti).
 

B - ALL'ESTERO

Può capitare che il lavoratore si ammali durante un soggiorno per ferie all'estero. Bisogna distinguere il soggiorno nei paesi dell'Unione Europea e paesi convenzionati da quello in paesi non convenzionati.

 
1) Paesi dell'Unione Europea e convenzionati
(sono convenzionati: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Repubblica di Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Repubblica di S. Marino, USA, Svezia, Svizzera, Venezuela, Uruguay, Turchia).
La malattia deve essere documentata a cura del lavoratore al proprio datore di lavoro entro due giorni dalla data del rilascio del certificato.

 
2) Paesi non convenzionati
Se il lavoratore si ammala durante un soggiorno per ferie in un paese non convenzionato con l'Italia, deve, entro due giorni dalla data del rilascio, trasmettere la copia del certificato medico all'azienda e all'INPS. L'originale del certificato deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero e può pervenire all'INPS anche in seguito (oltre cioè i termini previsti). 

Anche in questi casi la malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie dando diritto alla regolare indennità.

 
I criteri esposti sono validi in assenza di diverse disposizioni contrattuali riguardanti la durata e il tipo di malattia. Se il contratto prevede condizioni diverse, le ferie si interrompono secondo le norme esposte nel contratto stesso.


  

EMODIALISI


Il lavoratore sottoposto a trattamento di emodialisi ha diritto ad avere l'indennità di malattia per le giornate di assenza (entro i limiti previsti) purché il trattamento sia documentato dalla competente struttura sanitaria.
  
Attenzione

Anche in questo caso, nell'arco di un anno, i primi tre giorni di trattamento non vengono pagati perché sono considerati periodo di "carenza". Ovviamente fino al ventesimo giorno di trattamento - anche calcolato discontinuamente - l'indennità è al 50%.


 

PERDITA DELL'INDENNITA'


II lavoratore che risulta assente senza giustificato motivo alla visita di controllo, perde l'intera indennità di malattia per i primi 10 giorni. Nell'ipotesi in cui venga trovato assente ad una successiva visita di controllo o non si presenti alla visita ambulatoriale il lavoratore perde, per i restanti giorni di malattia, il 50% della indennità. Nel caso in cui si riscontri l'assenza una terza volta, l'indennità viene interamente sospesa a partire dalla data di quest'ultima. 

L'indennità di malattia viene ripristinata dalla data in cui il lavoratore si sottoponga a visita di controllo (anche per sua iniziativa) presso la USL di competenza o presso l'ambulatorio indicato dall'INPS.

 
Casi riscontrati Perdita dell'indennità
Assenza alla visita domiciliare o ambulatoriale (prima assenza) Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni (fino ad eventuale successivo controllo)
Assenza alla visita domiciliare e alla successiva visita ambulatoriale (o ad altra visita domiciliare) Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni e per i restanti giorni il 50% dell'indennità
Assenza ad una terza visita (ambulatoriale o domiciliare) L'indennità viene sospesa a partire dalla data della terza assenza

 

I CONTRIBUTI FIGURATIVI


Sulle indennità pagate dall'INPS la legge riconosce, a richiesta, la copertura pensionistica tramite i contributi "figurativi ".
Sono contributi che vengono regolarmente accreditati dagli uffici sulla posizione assicurativa dell'interessato senza alcun pagamento da parte dell'azienda e dello stesso lavoratore - e che sono utili per il diritto e la misura della pensione (ma non valgono per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità).

 
Ciascun lavoratore non può farsi accreditare "figurativamente" per malattia più di 12 mesi, cioè 52 settimane di contribuzione, nell'arco di tutta la vita lavorativa.



LA PRESCRIZIONE


L'azione per conseguire l'indennità economica di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui la stessa è dovuta. Per interrompere i termini della prescrizione (e far iniziare un nuovo periodo di un anno) non è sufficiente che l'interessato si rechi agli sportelli della Sede INPS per conoscere lo stato della pratica ma il lavoratore che ha interesse ad evitare l'estinzione del diritto, deve presentare, in tempo utile, atto formale (richiesta, istanza) anche tramite un proprio rappresentante, nei confronti dell'Istituto.

 

IL RICORSO


 

Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale gli si comunica la reiezione 

II ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
AI ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame o la decisione del ricorso stesso. 

Nel caso in cui il Comitato Provinciale respinge il ricorso il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno, previsto dalla legge, dandone notifica all'INPS.

 
La decadenza non può essere "interrotta" come la prescrizione, pertanto il ricorso al Comitato provinciale e il successivo ed eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria devono essere presentati sempre nei termini stabiliti.

 

CATEGORIE SPECIALI

Come abbiamo accennato in precedenza, illustriamo in questo capitolo i lavoratori che appartengono a categorie speciali e che hanno diritto all'indennità di malattia.

 

A- Lavoratori autoferrotramvieri

Sono considerati tali coloro che continuano a fruire dei particolari trattamenti pagati dalle disciolte Casse di soccorso. Ai restanti lavoratori si applica la normativa generale finora illustrata.

Requisiti
Hanno diritto all'indennità di malattia, con l'assunzione in ruolo presso aziende che occupano pi· di 25 dipendenti.

Chi paga e per quanto
L'indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'INPS ed è pagata per un periodo massimo di 180 giorni in un arco di 365 giorni (anno "mobile").

Misura
L'indennità di malattia è corrisposta nella misura di 100% della retribuzione imponibile; i primi tre giorni dell'evento sono, in alcuni casi, a carico dell'INPS, nella misura del 50%.
 

B - Lavoratori marittimi

Requisiti
Hanno diritto all'indennità di malattia a decorrere dal 1° giorno di validità del rapporto di lavoro: lo stesso si protrae per 28 giorni dopo lo sbarco.

Chi paga e per quanto
L'indennità viene pagata dallo IPSEMA (ex Casse Marittime) in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS.

Misura
L'indennità di malattia è corrisposta nella misura del 75% della retribuzione e per la durata massima di un anno dall'annotazione di sbarco nel ruolo.

 
C - Lavoratori dello spettacolo

Requisiti
Hanno diritto all'indennità di malattia al raggiungimento del 100o contributo giornaliero, calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello nel quale si verifica la malattia.

Chi paga
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente all'INPS; è pagata dall'INPS per i lavoratori con contratto a termine, per i saltuari, i disoccupati.