La presentazione a visita di controllo ambulatoriale non esclude le eventuali contestazioni o sanzioni per i periodi anteriori, allorché l'interessato non si è reso reperibile. E ciò anche se il lavoratore risulti inabile al lavoro. |
I provvedimenti di sospensione dal diritto alla indennità di malattia per assenza sono adottati esclusivamente dall'INPS che valuta gli elementi giustificativi dell'assenza. Il datore di lavoro non può rifiutare il pagamento dell'indennità, da anticipare per conto dell'INPS, nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, sia domiciliare che ambulatoriale, fino a quando l'INPS non comunica l'avvenuto provvedimento di sospensione. |
- agli operai compete per tutte le giornate, esclusi i giorni festivi (domeniche e festività nazionali infrasettimanali); |
- agli impiegati (settore terziario e servizi) compete per tutte le giornate, comprese quelle festive; sono escluse soltanto le festività nazionali e infrasettimanali che cadono di domenica. |
I periodi di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria) sono equiparati, ai fini del diritto all'indennità giornaliera di malattia, ai periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa. Pertanto l'indennità di malattia spetta: |
I criteri esposti sono validi in
assenza di diverse disposizioni
contrattuali riguardanti la durata e il tipo di malattia. Se il
contratto prevede condizioni diverse, le ferie si interrompono secondo
le norme esposte nel contratto stesso. |
Anche in questo caso, nell'arco di un anno, i primi tre giorni di trattamento non vengono pagati perché sono considerati periodo di "carenza". Ovviamente fino al ventesimo giorno di trattamento - anche calcolato discontinuamente - l'indennità è al 50%. |
Casi riscontrati | Perdita dell'indennità |
Assenza alla visita domiciliare o ambulatoriale (prima assenza) | Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni (fino ad eventuale successivo controllo) |
Assenza alla visita domiciliare e alla successiva visita ambulatoriale (o ad altra visita domiciliare) | Si perde l'intera indennità per i primi 10 giorni e per i restanti giorni il 50% dell'indennità |
Assenza ad una terza visita (ambulatoriale o domiciliare) | L'indennità viene sospesa a partire dalla data della terza assenza |
Ciascun lavoratore non può farsi accreditare "figurativamente" per malattia più di 12 mesi, cioè 52 settimane di contribuzione, nell'arco di tutta la vita lavorativa. |
La decadenza non può essere "interrotta" come la prescrizione, pertanto il ricorso al Comitato provinciale e il successivo ed eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria devono essere presentati sempre nei termini stabiliti. |